fruizione del congedo di maternità. Indicazioni
LAVORATRICI CHE POSSONO ACCEDERE AL BENEFICIO
Possono accedere al beneficio tutte le lavoratrici madri, dipendenti di datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ivi compresi quelli appartenenti al settore agricolo, che rientrino nel posto di lavoro dopo avere fruito del congedo di maternità.
PRECISAZIONI INPS SULLA FRUIZIONE DEL CONGEDO DI MATERNITÀ
L’INPS ha precisato quanto segue: “Inoltre, sebbene la previsione in trattazione faccia riferimento al solo rientro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità, per un periodo massimo di un anno, laddove la lavoratrice fruisca dell’astensione facoltativa (= congedo parentale) al termine del periodo di congedo obbligatorio, la misura può comunque trovare applicazione dalla data di rientro effettivo al lavoro della lavoratrice”.
MISURA DELL’ESONERO
L’esonero è pari al 50% della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice.
L’esonero ha una durata massima di dodici mensilità, che decorrono dal mese di competenza in cui si è verificato il rientro della lavoratrice nel posto di lavoro, al termine della fruizione del congedo (obbligatorio o parentale) di maternità.
CONDIZIONI DI SPETTANZA DELL’ESONERO
Il rientro nel posto di lavoro della lavoratrice deve avvenire entro il 31 dicembre 2022.
DOMANDA
I datori di lavoro richiedono all’Inps, per conto della lavoratrice interessata, l’applicazione dell’esonero il quale sarà inserito dal datore di lavoro nella prima busta paga utile.
Non appena saranno aggiornati i software paghe si provvederà a calcolare anche gli importi arretrati.
Si invita ad informare di quanto sopra il personale dipendente, almeno quello interessato.
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