DECRETO LEGGE “AIUTI” n. 50/2022 – bonus di 200 euro.
Con il Decreto AIUTI viene previsto un bonus, una tantum, pari a 200 euro che verrà erogato ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro con il prossimo cedolino paga di luglio. A tale bonus hanno diritto anche altri soggetti. Si riporta una sintesi della normativa.
LAVORATORI DIPENDENTI
Hanno diritto al bonus di 200 euro i lavoratori dipendenti che hanno fruito in busta paga dell’esonero previdenziale INPS dello 0,80% (voce in busta paga per i clienti dello studio “ESONERO CONTRIBUTI MESE”), previsto dalla legge di Bilancio 2022, per almeno un mese nel primo quadrimestre 2022 e che dichiareranno di non essere titolari del bonus in quanto contemporaneamente appartenente ad altre categorie di percettori che lo ricevono direttamente dall’INPS (per i clienti dello studio seguirà modello di dichiarazione da far sottoscrivere ai propri dipendenti non appena possibile).
Il datore di lavoro recupererà quanto erogato ai dipendenti tramite la denuncia mensile INPS (UniEmens – si attendono istruzioni).
L’indennità una tantum di 200 euro spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro.
L’indennità, inoltre:
– non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile;
– non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.
ALTRI AVENTI DIRITTO E CONDIZIONI:
LAVORATORI DOMESTICI
– che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro alla data del 18 maggio 2022,
– importo verrà erogato nel mese di luglio 2022 da parte dell’INPS previa domanda presentata direttamente dal lavoratore o tramite gli Istituti di Patronato.
TITOLARI DI PENSIONE
– essere residenti in Italia;
– disporre di un reddito imponibile ai fini IRPEF non superiore a euro 35.000 per l’anno 2021;
– l’importo verrà erogato direttamente dall’INPS.
COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI
– essere titolari di un contratto di collaborazione attivo alla data del 18 maggio 2022;
– essere iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata INPS;
– non essere titolari di trattamenti pensionistici o assistenziali per i quali è già prevista l’erogazione del bonus d’ufficio;
– l’importo verrà concesso dall’INPS previa domanda.
NUCLEI FAMILIARI BENEFICIARI DI REDDITO DI CITTADINANZA
– nel nucleo non devono esserci soggetti già percettori del bonus ad altro titolo;
– l’importo verrà accreditato d’ufficio dall’INPS con la mensilità di luglio 2022.
PERCETTORI DELLE INDENNITÀ PER COVID-19 PREVISTE DAL D.L. SOSTEGNI E SOSTEGNI BIS
l’importo sarà accreditato in via automatica da parte dell’INPS.
PERCETTORI DI NASPI, DISCOLL E DISOCCUPAZIONE AGRICOLA
l’importo sarà accreditato in via automatica da parte dell’INPS.
LAVORATORI STAGIONALI, A TEMPO DETERMINATO, INTERMITTENTI O DELLO SPETTACOLO
che nel 2021 abbiano svolto attività per almeno 50 giornate (50 contributi giornalieri per i lavoratori dello spettacolo) e siano titolari di un reddito ai fini IRPEF non superiore a euro 35.000.
TITOLARI, NEL 2021, DI RAPPORTI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE
privi di partita IVA con accredito di almeno un contributo mensile per lo stesso anno e già iscritti alla Gestione Separata.
INCARICATI DELLE VENDITE A DOMICILIO
titolari di partita IVA attiva con reddito superiore a € 5.000 nel 2021, iscritti alla Gestione Separata preso l’INPS.
LAVORATORI AUTONOMI E PROFESSIONISTI
che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2021 un reddito complessivo non superiore a euro 35.000.
Dovrà essere presentata una specifica domanda al Fondo per l’indennità una tantum.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, il Ministero del lavoro, con decreto, definirà i criteri e le modalità per la concessione dell’indennità.
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